Albo Unico, la Legge parla chiaro

 

In relazione ad alcune dichiarazioni riportate nell'articolo "Cassa unica, c'è l'incontro", pubblicato su Italia Oggi dello scorso sabato 10 marzo 2007, il Consiglio nazionale dei ragionieri è costretto ancora una volta a compiere delle puntualizzazioni, con il solo scopo di render noto il dettato del D. Lgs  n. 139/2005 istitutivo dell'Albo unico a quanti non lo conoscessero e di ricordarlo a quanti, pur conoscendolo bene, continuano  strumentalmente ad ignorarlo.

Nell'articolo in questione, il presidente del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti afferma, in una dichiarazione non smentita dal diretto interessato, che i Ragionieri «hanno detto sì ad un pro­getto che prevede la loro estinzione». Si tratta di una affermazione completamente destituita di ogni fondamento. I ragionieri hanno posto alla base dell'intesa per la nascita dell'Albo unico il principio della pari dignità con i dottori commercialisti e quindi - ma è superfluo sottolinearlo - mai avrebbero sottoscritto un accordo che prevedesse la loro estinzione. Il decreto legge rispecchia fedelmente questa impostazione, tanto che esso prevede espressamente la soppressione sia degli Ordini e dei Collegi dei Dottori commercialisti e di ragionieri, sia dei Consigli nazionali delle due categorie. Ciò in virtù dell'istituzione di un nuovo Ente pubblico non economico denominato Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Nella speranza di chiarire definitivamente i termini della questione, riportiamo qui di seguito il testo integrale dei tre articoli del D. Lgs  n. 139/2005 inerenti questa materia.

Articolo 58

Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti

  • 1. A fare data dal 1º gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti, già istituiti in un circondario di tribunale a norma dell'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e i collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nel medesimo circondario di tribunale a norma dell'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
  • 2. Qualora in un circondario di tribunale sia costituito solo l'Ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente è soppresso. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 59

Istituzione del Consiglio nazionale e soppressione di quelli preesistenti

  • 1. A fare data dal 1º gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, già istituito a norma del decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. A decorrere dalla medesima data, è istituito l'ente pubblico non economico denominato Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 60

Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni

  • 1. A fare data dal 1º gennaio 2008, gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell'articolo 58, succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai soppressi Ordini dei dottori commercialisti e ai collegi dei ragionieri e periti commerciali con sede nel medesimo circondario di tribunale.
  • 2. A partire dalla medesima data di cui al comma 1, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili succede in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
  • 3. La successione nei processi non ne determina la interruzione.
  • 4. La successione nei rapporti giuridici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comprende anche i rapporti di lavoro del personale dipendente dai soppressi Consigli nazionali, nonché di quello dipendente dai soppressi Ordini e collegi territoriali. Tali dipendenti mantengono il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale e assistenziale.
  • 5. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli degli Ordini e dei collegi, alla data di cui al comma 1, ivi compresi quelli aventi a oggetto l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, il trasferimento del professionista o l'esercizio nei suoi confronti della potestà disciplinare, così come ogni altro affare relativo allo stato giuridico ed economico degli iscritti, proseguono in capo ai nuovi enti che ne assumono la titolarità.
  • 6. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali alla data di cui al comma 1 proseguono in capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Si tratta di un testo normativo di una chiarezza tale da non lasciare alcuno spazio a letture ed interpretazioni fantasiose e "creative". Il 1 gennaio 2008,  a seguito della soppressione dei Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri, nascerà un ente terzo denomino Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Questo è quanto afferma la legge.

(Italia Oggi, 14 marzo 2007)

pubblicato 20.03.07

 


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