Ribadito il divieto di sottoscrizione da parte dei commercialisti e ragionieri delle denunce al REA

Il Ministero dello sviluppo economico con proprio Parere del 28 marzo 2007, n. 3250, ha ribadito il divieto per i dottori commercialisti e ragionieri di sottoscrivere le denuncie, da presentare al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), relative ai propri clienti, anche se espressamente incaricati da questi ultimi.

L'art. 31, comma 2, Legge n. 340/2000, stabilisce infatti che tali adempimenti devono essere sottoscritti direttamente dagli obbligati legittimari, ovvero i titolari o rappresentanti dell'impresa di cui si chiede la variazione.

Tale interpretazione, già ribadita nella recente Risoluzione 13 febbraio 2007, n. 1657, consente comunque di presentare mediante la sola sottoscrizione del commercialista o ragioniere, incaricato dal legale rappresentante della società, gli atti di cui all'art. 2435, C.c., ovvero il deposito del bilancio, il verbale di approvazione dello stesso e l'elenco dei soci.

pubblicato 3.04.07

 


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