Il testo del Decreto legge che ha fissato i nuovi temini per l'adozione delle misure minime di sicurezza e che è stato approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005 (a cura di Enrico Crisci)

 

DECRETO-LEGGE RECANTE “DEFINIZIONE E PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CONSEGUENTI PROVEDIMENTI URGENTI”

Art. 1
(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell’ex Agensud )
All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie di cui all’articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.

Art. 2
(Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche)
1. All’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 30 giugno 2006".

Art. 3
(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)
Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il termine per la revisione dello Statuto, l’approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano e per il rinnovo dei relativi organi statutari, è prorogato al 31 dicembre 2006.

Art. 4
(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare)
Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente volontario, già prorogato al 15 maggio 2006 dall’articolo 5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2006.

Art. 5
(Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture recettive esistenti)
1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti previsti per la messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006, per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004.

Art. 6
(Iscrizioni alla scuola dell’infanzia)
1. All’articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le parole: "2003 – 2004, 2004 – 2005 e 2005 – 2006" sono sostituite dalle seguenti: "2003 –2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006 e 2006 – 2007".

Art. 7
(Università "Carlo Bo" di Urbino)
All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci mesi".

Art. 8
(Personale docente e non docente universitario)
1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2005 dall’articolo 10 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.

Art. 9
(Programma Socrates)
L’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2006, per la realizzazione del programma Socrates, del personale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

Art. 10
(Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali)
Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 180:

  • al comma 1 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006";

  • al comma 3 le parole: "31 marzo 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

b) all’articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: " 28 febbraio 2006".

Art. 11
(Procedura di integrazione documentale in materia edilizia)
1. L’integrazione documentale prevista nell’allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, può essere effettuata entro il 30 aprile 2006.

Art. 12
(Diritto annuale delle camere di commercio)
1. All’articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "2004, 2005 e 2006".

Art. 13
(Edilizia residenziale pubblica)
All’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136" e le parole: "da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da ratificare entro il 31 dicembre 2007".
I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già prorogati al 31 dicembre 2005 dall’articolo 19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.

Art. 14
(Misure per l’organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti)
1. All’articolo 1-ter , comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "1° luglio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2012".

Art. 15
(Prosecuzione attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.)
All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: "per l’anno 2005" sono inserite le seguenti: "e per l’anno 2006".

Art. 16
(Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale)
All’articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 2006".

Art. 17
(Permanenza in carica del Consiglio nazionale studenti universitari)
1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinnovato ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino al 30 aprile 2007.

Art. 18
(Codice della strada)
All’articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";
al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007.".

Art. 19
(Semplificazione e qualità normativa, nonché strumenti di monitoraggio e valutazione)
I componenti della Commissione di cui all’articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata "Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione", durano in carica tre anni. Due di detti componenti sono nominati sentito il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello svolgimento delle proprie competenze in materia normativa la Commissione si avvale del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attuazione delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine di consentire l’adeguamento di questi ultimi al sistema informativo messo a punto dal Ministro per l’attuazione del programma di Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 15 febbraio 2006.
All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6–duodecies, dopo le parole "da un numero massimo di", la parola "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta"; e dopo le parole "dirigenti delle amministrazioni pubbliche", sono aggiunte le seguenti "esperti nelle materie economiche e statistiche";
b) al comma 6–terdecies, dopo le parole "e il funzionamento."è aggiunto il seguente periodo: "Le professionalità amministrative della segreteria tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all’interno delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo di trenta unità. A tal fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie".
Del supporto tecnico fornito dalla Commissione per la semplificazione e la qualità delle regolazione si avvale un apposito comitato interministeriale di indirizzo (di seguito denominato Comitato), cui è attribuita l’attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione. il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l’oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di Autorità regionali e locali, nonché di associazioni di categoria.
Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l’anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
Il Comitato verifica, durante l’anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;
b) può richiedere un approfondimento dell’esame delle iniziative normative del governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 5, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione;
d) effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il monitoraggio successivo dell’efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi;
e) individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all’articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all’articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Ai fini dell’attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, dandone comunicazione al Comitato.
Ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dell’articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l’adozione di strumenti comuni nell’ambito della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell’impatto della regolazione, consultazione, nonché alla individuazione di livelli minimi essenziali di semplificazione dell’attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le Regioni possono imporre in ciascun settore di attività.
Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui al comma 1. Per l’attuazione delle deleghe di cui all’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 ci si può avvalere anche del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 14, 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tal caso non va acquisito il relativo parere previsto dall’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tal fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è incrementata di una unità da destinare alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi l’invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unità nella dotazione organica dei consiglieri di Stato, ed è altresì costituita presso la stessa Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di quindici unità, individuate nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di comando.
Per la definizione delle linee guida di cui al comma 2, nonché per lo svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione del programma di Governo in relazione ai provvedimenti emanati, degli effetti di questi ultimi e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, nell’anno 2006 il Ministro per l’attuazione del programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’attuazione del programma di governo, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di dieci componenti scelti tra le categorie di cui all’articolo 3, comma 6–duodecies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Comitato tecnico è assistito da una segreteria tecnica.
La nomina dei componenti del Comitato tecnico di cui al comma 10 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l’attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì l’organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 5, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
Per l’attuazione del comma 3 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall’anno 2008 si provvede ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per l’attuazione dei commi 10 e 11 è autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l’anno 2006, a valere sull’autorizzazione di spesa per l’anno 2006, di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 20
(Giurisdizioni)
I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell’esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2006.
All’articolo 19, primo comma, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole "nei primi quindici giorni del mese di gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi quattro mesi dell’anno".
La disposizione di cui alla lettera e), comma 97, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che è consentita l’assunzione prioritaria degli idonei dell’ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004.
Per la finalità di cui al comma 3 la dotazione organica del consiglio di Stato è incrementata di una unità a decorrere dal 1 gennaio 2006, a valere sui fondi stanziati da tale data per il funzionamento della giustizia amministrativa.

Art. 21
(Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri)
All’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: "entro l’anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "entro l’anno 2008. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione".

Art. 22
(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)
All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo le parole: "può essere prorogato" sono aggiunte le seguenti: ", sulla base di specifici accordi in sede governativa," e, al secondo periodo, le parole: "43 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "63 milioni di euro".
All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 6-septies , del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,convertito, con modificazioni, dalla,legge 1° marzo 2005,n. 26, le parole: " 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle parole: " 31 dicembre 2006" e dopo le parole: " per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono aggiunte le parole: " e di 45 milioni di euro per il 2006".

Art. 23
(Consiglio universitario nazionale)
1. In attesa dell’approvazione del provvedimento di riordino, il Consiglio universitario nazionale (CUN) già prorogato, nella sua attuale composizione, fino al 31 dicembre 2005 dall’articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, resta in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 aprile 2006.

Art. 24
(Alimentazione del ruolo tecnico logistico dell’ Arma dei carabinieri)
1. All’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "per gli anni dal 2001 al 2005" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al 2007".

Art. 25

(Incenerimento dei rifiuti)
All’articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole " 28 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: " 28 febbraio 2006".

Art. 26
( Disposizioni in materia di energia e attività produttive )
Il termine del periodo transitorio previsto dall’articolo 15, comma 5, del decreto,legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009, qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del citato articolo 15.
I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell’ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.
Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 del citato articolo 15, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell’atto di affidamento o di concessione.
I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell’intervento.
I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge , previsti per l’adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:
A decorrere dall’anno 2006, per far fronte alle maggiori esigenze nell’azione di supporto al Ministero delle attività produttive, nonché per la piena attuazione delle funzioni di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, come individuate nei piani triennali degli obiettivi di politica industriale, la misura dei finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stabilita in 35 milioni di euro annui. Al relativo maggior onere pari al 17.375.000,00 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 17.230.000,00 per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
dalla " messa in esercizio dell’impianto ", intesa come data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;
dalla " entrata in esercizio dell’impianto ", intesa come data successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l’impianto, nel suo complesso risulta in funzione nelle condizioni operative definitive ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.

Art. 27
( Differimento termini in materia di assicurazioni )
1. L’efficacia dell’articolo 1 – bis , comma 1, secondo periodo della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall’articolo 353 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1° gennaio 2007.

Art. 28
( Disposizioni in materia di catasto )
1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 66 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998, è prorogato di un anno.

Art. 29
(Fondo meccanizzazione legge n. 910/66)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole " 31 dicembre 2005", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

Art. 30
( Disposizioni in materia di Consorzi agrari )
1. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria".
2. All’articolo 12, comma 1-bis , del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: " di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: " di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410";
dopo le parole: " di liquidazione, valuta ", sono aggiunte le seguenti: " di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter;
3. All’articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: 1-ter. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituita una commissione di valutazione delle attività dei consorzi agrari. La commissione è composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato".

Art. 31
( Personale del Ministero degli affari esteri )
1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1 e 10 del D.P.R. 6 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006".

Art. 32
( Trasformazione e soppressione di enti pubblici )
1. All’articolo 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, primo periodo le parole " 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2006".

Art. 33
( Credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli)
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole: " nel limite della somma di 9.921.250 euro per l’anno 2004 e nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" sono sostituite dalle seguenti: nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010", e le parole : " da emanarsi entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: " da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti al presente comma".

Art. 34
( Disposizioni in materia di fiscalità d’impresa )
I termini per effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2006. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi.

Art. 35
(Controllo sulla gestione degli enti)
1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l’invio ai ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti è prorogato di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall’anno 2006, effettuano la trasmissione in via telematica ai predetti ministeri nonché, insieme ai conti consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative variazioni, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente inoltrati in via telematica, a decorrere dall’esercizio 2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti i ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.

Art. 36
( Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, commi 68-70)
1. Le risorse già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per l’anno 2005 dall’articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della Fondazione, appositamente costituita dal Ministro delle attività produttive per la gestione dell’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy , di cui ai commi 68 e 69 del medesimo articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006 al fine di favorirne l’immediata operatività.


Art. 37
( Rideterminazione dei valori d’acquisto )
1. I termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono differiti al 15 gennaio 2006.

 

07.02.2006 - Ecco il testo approvato con le modificheArt. 10.
Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180:

1 ) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
2 ) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».

Il termine per l'attivazione delle cosiddette misure minime di sicurezza, passa dal 31 dicembre 2005 al 31 marzo 2006.
Sono concessi di tre mesi in più per l'adeguamento per coloro che hanno sistemi talmente complessi da presentare difficoltà oggettive e la scadenza è fissata al 30 giugno 2006.
E' stato spostato dal 31 dicembre 2005 al 15 maggio 2006 (nel decreto originario il termine era stato spostato al 28 febbraio 2006) il termine ultimo con cui le Pubbliche amministrazioni dovranno approvare i regolamenti per i trattamenti di dati sensibili.

Il testo del decreto di dicembre, sostituito da quello licenziato dal Senato, sottolinea che il rinvio è dovuto al rischio di vedere inadempienti gli uffici giudiziari. L'osservanza dei termini indicati dalla legge, spiega il testo del decreto, "Appare problematica per la complessità delle analisi da effettuare e l’onerosità delle soluzioni operative da adottare, cui si aggiunge l’oggettiva difficoltà di fornire, nella fase applicativa, la necessaria assistenza a tutti gli uffici giurisdizionali, nessuno dei quali dispone di figure professionali adeguate". Sempre secondo il testo, "L’applicazione delle misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, comporta un considerevole impiego di risorse umane e finanziarie".
Quindi, si conclude, "La situazione è tale da giustificare la richiesta di una ulteriore protrazione dei termini e l’adozione di misure che consentano di superare le attuali difficoltà".

Sono un Ragioniere Commercialista iscritto all'albo e mi occupo principalmente di amministrazione del personale. Pur essendoci la autorizzazione generica per i professionisti iscritti agli albi, trattando dati sensibili (iscrizioni ai sindacati dei lavoratori) ho l'obbligo di fare la notifica al garante?

 

No, la notifica ormai (dopo l'entrata in vigore del Codice della Privacy) non è più un obbligo generale. E' importante evidenziare, però, che restano fermi tutti gli altri obblighi imposti dalla legge.

Quali gli adempimenti per uno studio legale munito anche di apparati informatici?

In un contesto tipo nel quale in genere si opera, deve essere fatta una primissima valutazione, prima di procedere nella attuazione negli adempimenti imposti dalla legge, di come è strutturata la gestione organizzativa delle attività di trattamento, di quali siano le figure soggettive dedicate ai trattamenti (titolare, responsabile e incaricati) e predisporre, eventualmente, precise deleghe e mansionari per gli incaricati.

Successivamente, per ciascuna attività deve essere fatta una puntuale valutazione su:

1.     quali tipi di dati personali vengono trattati;

2.     quale è l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati (per esempio alla pubblica amministrazione);

3.     se vengono trattati dati sensibili;

4.     se vengono fatti trattamenti incompatibili con le finalità di raccolta.

Dopo la valutazione, occorre passare alla gestione degli adempimenti.
Per una gestione di trattamenti in conformità alla legge, inoltre, non deve assolutamente essere trascurato l'aspetto della sicurezza degli archivi.
Inoltre, per quanto attiene al caso specifico di uno studio legale, rileviamo che:
anche la semplice raccolta di fascicoli di causa dei clienti in faldoni deve considerarsi un trattamento di dati personali, svolto senza l'ausilio di strumenti automatizzati, non soggetto all'obbligo di notifica al Garante né al consenso dell'interessato, in quanto riguarda dati necessari all'adempimento di obblighi derivanti da un contratto di cui l'interessato è parte (articolo 24, lettera b del Codice).
E' obbligatorio, però, informare l'interessato ai sensi dell'articolo 13.
Non si dimentichi, infine, l'obbligo dell'adozione delle misure per sicurezza dei dati, dettato dal combinato disposto dell'art.31 e segg. del Codice e dall'All.B.

 

Sono un notaio e vorrei sapere per quanto attiene la mia professione come mi devo comportare riguardo alla legge in oggetto.

E' difficile dare una risposta generale al quesito da Lei posto, perchè occorrerebbe verificare, nello specifico, quali tipologie di dati personali vengono trattati nell'ambito della Sua professione.
Tenga conto, comunque, delle seguenti indicazioni di massima.
In generale, il trattamento inizia al momento della raccolta dei dati presso l'interessato.
Non sussiste, invece, l'obbligo di notifica al Garante, in quanto tale adempimento non ha più carattere generale.
Per le diverse scadenze previste dalla legge, verifichi periodicamente lo specifico documento nelle "news" del nostro sito.
Senza dubbio, molte delle attività di trattamento effettuate da professionisti e aziende rientrano nell'ambito di applicazione del Codice della Privacy.
In un contesto tipo nel quale in genere si opera, deve essere fatta una primissima valutazione, prima di procedere nella attuazione negli adempimenti imposti dalla legge, di come è strutturata la gestione organizzativa delle attività di trattamento, di quali siano le figure soggettive dedicate ai trattamenti (titolare, responsabile e incaricati) e predisporre, eventualmente, precise deleghe e mansionari per gli incaricati.
Successivamente, per ciascuna attività deve essere fatta una puntuale valutazione su:

1) quali tipi di dati personali vengono trattati;
2) quale e' l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati (per esempio alla pubblica amministrazione);
3) se vengono trattati dati sensibili;
4) se vengono fatti trattamenti incompatibili con le finalita' di raccolta.

Dopo la valutazione, occorre passare alla gestione degli adempimenti.
Per una gestione di trattamenti in conformità alla legge, inoltre, non deve essere assolutamente trascurato l'aspetto della sicurezza degli archivi.

 

Ho uno studio professionale ed a suo tempo ho inviato alla Prefettura di Chieti, la comunicazione di possedere archivi anagrafici informatici con la specifica dell'attività da me svolta: consulenza amministrativa, fiscale.
Vorrei sapere se questa comunicazione fatta, con la legislazione presente renderà possibile l'invio di un questionario da parte dell'Autorità garante della privacy.
La lista dei soggetti che hanno comunicato di essere in possesso di archivi anagrafici, dovrebbe essere nelle Prefetture.

 

No, la notifica a suo tempo effettuata alla Prefettura non sostituisce la notifica al Garante di cui alla legge in oggetto. Evidenziamo però che, ormai, la notificazione al garante è un adempimento residuale, previsto solo per ipotesi particolari.
Peraltro, tenga conto che gli adempimenti imposti dalla legge non si esauriscono con la sola notifica, ma sono ben altri.

Può la Federazione Nazionale di un qualsivoglia Ordine Professionale Provinciale divulgare gli indirizzi privati degli iscritti all'Ordine, contro il volere dei singoli Ordini Provinciali, qualunque sia lo scopo per il quale la divulgazione avvenga?

L'art. 61 del Codice prevede la possibilità di divulgare i dati degli iscritti, poiché questa è una delle precipue finalità di un ordine professionale. Un'eventuale diffusione degli indirizzi per scopi diversi da quelli previsti per la tenuta dell'albo, però, sarebbe in ogni modo illegittima per violazione dei principi di cui all'art.11 del Codice.
Se la sua domanda, però, vuole intendere per "indirizzi privati" gli indirizzi diversi da quelli dove si trova lo studio professionale, evidentemente tale attività sarebbe illegittima in quanto il menzionato articolo prevede la possibilità di diffondere quei dati — diversi da quelli sensibili e giudiziari- che devono essere inseriti in un albo professionale. Tra essi, chiaramente non rientrano gli "indirizzi privati" delle abitazioni degli iscritti.
Solo a richiesta dell'interessato, potranno essere diffusi dati ulteriori.

 

Per scendere nel particolare: per compiti non istituzionali e a richiesta di un singolo, possono essere divulgati gli indirizzi privati degli iscritti ai singoli Collegi Provinciali afferenti a detta Federazione?

 

Il contenuto informativo degli elenchi pubblici deve essere definito per legge o per norma regolamentare: in un Albo o Elenco professionale non possono comparire dati la cui "pubblicazione" non sia espressamente prevista. Le informazioni, pertanto, non potranno essere eccedenti rispetto alle finalità di raccolta.

 

Svolgo la professione di avvocato. I quesiti che pongo sono i seguenti:
1) la semplice raccolta di fascicoli di causa dei clienti in faldoni è trattamento dati?

2) i fascicoli attinenti al penale sono dati sensibili?

3) i fascicoli dove si descrive lo stato di salute del cliente (ai fini del giudizio anche civile per es. incidente stradale o quant'altro) sono dati sensibili?

 

1- Si, costituisce un trattamento svolto senza l'ausilio di strumenti automatizzati, non soggetto all'obbligo di notifica al Garante né al consenso dell'interessato, in quanto riguarda dati necessari all'adempimento di obblighi derivanti da un contratto di cui l'interessato è parte (articolo 24, lettera b del Codice). E' obbligatorio, però, informare l'interessato ai sensi dell'articolo 13.
Si rammenti, infine, l'obbligo di raccogliere il consenso per il trattamento dei dati sensibili.

2- I dati sensibili sono unicamente quelli elencati dall'articolo 4 comma 1 lett.d) del Codice.
Tali dati rientrano, invece, tra quelli cd. "giudiziari".

3- Si. Il trattamento di questo tipo di dati da parte di professionisti è stato comunque consentito, in via generale dal Garante, con autorizzazione rilasciata annualmente.
Tenga conto, peraltro, nella valutazione delle problematiche di applicazione della legge alla Sua professione, l'aspetto della sicurezza delle banche dati, perchè, probabilmente, è la più rilevante (anche in termini di adeguamento).

 

E' necessario inviare l'informativa per il consenso dei trattamenti ai nostri clienti o fornitori,dato che stiamo ricevendone alcune dagli stessi? Non è necessario chiedere il consenso con una informativa se i dati vengono trattati per finalità connesse ad un obbligo di legge o per un regolamento comunitario. Quindi i dati dei clienti e dei fornitori se vengono trattati per quello scopo non necessitano di nessuna informativa. Serve l'informativa se voglio utilizzare gli stessi dati per scopi diversi, ad esempio per inviare materiale pubblicitario, depliant, ecc…

 

Essendo certificati Iso 9001 dobbiamo inviare via fax o via e-mail un questionario sulla soddisfazione del cliente nei confronti della nostra Azienda. Dobbiamo seguire qualche regola particolare...? Se il questionario è anonimo, non c'è bisogno di fare nulla. Se il questionario consente di risalire a chi ha dato la risposta è necessario predisporre di una informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlg. 196/2003 in cui sia specificata la finalità del trattamento, se i dati verranno comunicati e a chi, ecc…

 

I dati riguardanti i dipendenti vengono inviati al nostro consulente del lavoro per l'elaborazione delle retribuzioni mensili e questo viene indicato nella lettera d'assunzione che firmano. Il titolare deve comunque darne comunicazione scritta agli interessati? Si deve controllare che nella lettera di assunzione ci siano ben specificati gli elementi necessari perché l'informativa che viene data ai dipendenti sia valida (art. 13 del del Dlg. 196/2003). Se per titolare si intende il "vostro" titolare questi "ha già dato l'informativa" e non deve dare ai dipendenti nessun'altra comunicazione scritta.

 

Il consulente al quale abbiamo affidato l'incarico di farci le paghe deve inviarci qualche dichiarazione? Il consulente nel contratto che regola il rapporto con la vostra azienda deve dichiarare: 1) di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali; 2) di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali 3) di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere. 4) di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze 5) di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.

 

Abbiamo redatto il Documento Programmatico sulla Sicurezza e un allegato con le regole scritte da distribuire agli incaricati. Va bene? Oppure anche il Documento Programmatico sulla Sicurezza deve essere dato in copia a tutti?

 

E' opportuno consegnare una copia del Documento Programmatico sulla Sicurezza ad ogni incaricato
Il mio Studio si occupa di tenuta contabilità per terzi, dichiarazione dei redditi ed anche di procedure concorsuali. Premesso che il segretario generale dell'ufficio del Garante Dott. Buttarelli (quotidiano Italia Oggi del 13.05.04) ha chiarito che l'opzione dell' 8 per mille esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi UNICO è da considerarsi dato sensibile, che le dichiarazioni vengono dallo Studio elaborate e conservate su PC e trasmesse telematicamente alla Amministrazione Finanziaria ed inoltre che tratto dati giudiziari relativi ai fallimenti sempre su PC, ritengo di dovere redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza ma di non dovere chiedere l'autorizzazione preventiva al trattamento dei dati sensibili. E' corretto?

 

Si è corretto
Dai clienti a cui tengo la contabilità ricevo tutta la documentazione per adempiere all'incarico tra cui fatture acquisto/vendita, documentazione rapporti bancari, tutti dati che ritengo personali. Tutta questa documentazione viene da me conservata, per mia organizzazione interna, per almeno due anni (sia il cartaceo che i dati su PC). Chiedo se devo considerare titolare del trattamento il mio cliente mentre il mio studio dovrebbe essere l'unità esterna che è incaricato del trattamento dei dati. Se affermativo chi devo/posso considerare responsabile del trattamento dei dati?

 

No. L'incaricato può essere solamente persona fisica, e quindi non può essere lo "incaricato" lo studio. In questo caso invece si tratta di affidamento di trattamento in out-sourcing, e lo studio diviene "titolare di autonomo trattamento".
Un albergo emette documento fiscale (fattura/ricevuta) con indicato il nome del cliente. Può desumersi indicazione di origine etnica / razziale il nome indicato nel documento fiscale posto che potrebbero essere nominativi di persone estere (origine slava, russa, araba, ebrea, anglosassone) e quindi dato sensibile? Se sì deve chiedere l'autorizzazione al trattamento al garante oppure c'è una autorizzazione generalizzata?

 

Non si deve richiedere nessuna autorizzazione per questo tipo di trattamento. Ovviamente l'albergo in quanto "titolare di trattamento" deve adeguarsi al Dlg. N.196/2003, e applicare le "misure minime di sicurezza", e redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza., in quanto tratta dati sensibili.
Se si considera il caso del personale dipendente occupato nell'azienda: i cedolini busta paga, eventuale trattenute sindacali, certificati di malattia e/o infortuni devono essere considerati dati sensibili ? Se sì, come presumo, danno luogo all'obbligo di predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza anche se conservati su cartaceo o solo se mediante l'utilizzo di supporti informatici ?

 

I dati dei dipendenti sono "dati sensibili". Il Documento Programmatico sulla Sicurezza deve essere redatto solo nel caso vengano trattati con strumenti elettronici.
Medico che conserva le varie diagnosi nella scheda paziente su supporto cartaceo deve redigere Documento Programmatico sulla Sicurezza? Mi sembra inoltre che i medici siano stati esonerati dalla richiesta di preventiva autorizzazione al Garante al trattamento dei dati sensibili. Se venissero conservate su PC cambierebbe qualcosa in ordine agli obblighi del medico?

 

Ovviamente il medico tratta dati sensibili e in quanto "titolare di trattamento" deve adeguarsi al Dlg. N.196/2003, e applicare le "misure minime di sicurezza", e se utilizza strumenti elettronici deve redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Chi controlla che le misure minime e gli altri adempimenti previsti dalla legge sono messi in pratica? I controlli vengono effettuati dalla Polizia Postale e dalla Guardia di Finanza sulla base di un protocollo di intesa con il Garante.

 

Per chi tratta i dati sensibili è sufficiente redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza? No. Non si deve confondere il Documento Programmatico sulla Sicurezza con le Misure minime di sicurezza specificate nell'Allegato B al Dlg. N.196/2003.

 

Se esiste una autorizzazione generale al trattamento dei dati, è possibile trattare i dati senza il consenso dell'interessato? No, è solo possibile omettere la notifica al Garante Ci sono molti casi in cui si può fare a meno di richiedere il consenso all'interessato. In particolare se ci sono disposizioni di legge o regolamenti comunitari, oppure se c'è un contratto, ecc…

 

I medici, che sono per legge tenuti al segreto professionale, possono registrare i dati dei loro assistiti senza chiedere il consenso?

 

No, devono comunque chiedere il consenso al paziente e fornirgli l'informativa sul trattamento
Quali sono le regole da seguire per chi non tratta dati sensibili o giudiziari? E' difficile che una organizzazione (azienda, ente, studio professionale) non abbia archivi con dati sensibili: pensiamo per esempio ai certificati di malattia dei dipendenti!

 

E' vero che è obbligatorio per tutte le organizzazioni avere un Documento Programmatico della Sicurezza? In base a quanto stabilito dall'art. 34 del Dlg. N.196/2003 Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è obbligatorio per tutti coloro che trattano che trattano dati personali con l'impiego di elaboratori elettronici.

 

E' obbligatorio specificare nel Documento Programmatico sulla Sicurezza anche una analisi dei rischi? Si, è esplicitamente richiesto al punto 19.6 dell'Allegato B del D.Lgs. 196/03 per tutte le organizzazioni che trattano dati sensibili con l'ausilio di elaboratori elettronici.

 

Una struttura alberghiera, che raccoglie i dati anche per un preciso obbligo di legge, dovendo fornire l'elenco degli ospiti alle Forze dell'Ordine, è esentata dal raccogliere il consenso al trattamento? No, il consenso va comunque raccolto secondo le modalità previste dalla legge, anche perchè il trattamento dei dati in una struttura alberghiera non si limita alla registrazione dei nominativi negli elenchi degli ospiti per le Forze di Polizia, ma ci sono sicuramente trattamenti ulteriori per la contabilità, la gestione dei clienti, etc. etc

 

Abbiamo un sito Web dove registriamo i nominativi dei nostri potenziali clienti. Come ci dobbiamo comportare? In questo caso dovete considerare questo tipo di trattamento in "out-sourcing" e prevedere che nel contratto che regola il rapporto con la vostra azienda il Provider dichiari: 1) di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali; 2) di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali 3) di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere. 4) di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze 5) di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.

 

Il Documento programmatico sulla sicurezza va compilato solo se i dati trattati sono sensibili e giudiziari usando i computer, oppure ogni volta si usa un computer anche se ci sono solo indirizzi o dati che si potrebbero benissimo trovare su un elenco telefonico? Il segretario generale dell’Autorità garante dott. Giovanni Buttarelli ha sottolineato (in un incontro tenutosi a Roma il giorno 8 giugno 2004) come quello della redazione del documento programmatico della sicurezza sia un obbligo generalizzato, riguardante ogni soggetto che svolga un trattamento di dati personali. Infatti, al di fuori delle ipotesi nelle quali l’inadempimento è sanzionato penalmente (dati sensibili e giudiziari), la mancata predisposizione del dps espone i soggetti obbligati a tutte le conseguenze di natura civile e disciplinare previste dalla legge (ma si pensi anche alle conseguenze di ordine amministrativo e contabile per le persone giuridiche pubbliche)

 

Il Documento programmatico sulla sicurezza deve essere firmato e riportare data certa? Non esiste nessuna norma nel codice che dice che il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) debba essere firmato. Il segretario generale dell’Autorità garante dott. Giovanni Buttarelli, in un recente convegno ha risposto che per "analogia con analoghi documenti civilistici" è doveroso che abbia data certa o che comunque si possa dimostrare con una prova documentale e non testimoniale che sia stato redatto nei termini e nei modi previsti, e che quindi deve avere data certa. Lo stesso discorso vale per la firma.

 

Sono configurabili come banca dati, anche i progetti che possono risiedere nel pc contenenti riferimenti o dati di clienti (ad esempio progetti, disegni, siti web, manutenzioni). Si, in quanto all'articolo 4 del Dlgs. 196/2003 si definisce come "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

 


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