Contributo Unificato nel processo TributarioDal 7 luglio 2011, ex articolo 37 del DL n.98 del 6 luglio 2011 (come convertito dalla Legge numero 111 del 15 luglio 2011) è stato introdotto il contributo unificato nell’ambito del processo tributario per tutti gli atti processuali

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Il CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO è dovuto, nella misura stabilita dall’articolo 13 del Testo Unico delle Spese di Giustizia (TUSG), in base al valore della lite. Di solito è pari all’importo della sola imposta contestata e varia da un minimo di 30 Euro per le controversie di valore sino a Euro 2.582,28 ad un massimo di 1.500 Euro per le controversie di valore superiore a 200.000 Euro:

VALORE CONTROVERSIA

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

Fino € 2.582,28

€ 30

oltre € 2.582,28 fino a € 5.000

€ 60

oltre € 5.000 fino a € 25.000

€ 120

oltre € 25.000 fino a € 75.000

€ 250

oltre € 75.000 fino a € 200.000

€ 500

oltre € 200.000

€ 1.500

Controversie tributarie di valore indeterminabile

€ 120

Se manca la dichiarazione di valore della lite

€ 1.500

Attenzione: Il Valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, come da Legge Stabilità 2014 - v. At 14 co. 3-bis TU Spese Giustizia

Attenzione: Il C.U.T. è aumentato della metà, nel ricorso introduttivo del giudizio:

  • ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992
  • ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale

 

Contributo Unificato nel processo TributarioPer quanto riguarda le modalità di pagamento sono previstetre alternative:

  • modello F 23 compilato con le modalità descritte successivamente;
  • apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione provinciale di tesoreria dello Stato;
  • contrassegno acquistato presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati (es. tabaccai)

ATTENZIONE IL CONTRASSEGNO DEVE ESSERE

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

Lo scorso 7 dicembre 2011 è stata emanata la risoluzione numero 105/E con la quale sono stati istituiti degli appositi codici tributo per il versamento del contributo unificato nel processo tributario. Quindi a partire dal 12 dicembre si dovrà fare riferimento ai seguenti codici tributo:Pagamento a mezzo modello F23

  • 171T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
  • 172T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Interessi – Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
  • 173T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento – Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
  • 174T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Sanzione – Art. 16, c. 1-bis – d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.

La compilazione del modello F23 la risoluzione fornisce alcune indicazioni utili da tenere in considerazione.

Dati anagrafici

  • Campo 4: indicare le generalità ed il codice fiscale del ricorrente (o dell’appellante)
  • Campo 5: indicare le generalità della parte resistente (o dell’appellato)

Dati del versamento

  • Campo 6: indicare il codice della Commissione Tributaria provinciale o regionale adita. Si veda la tabella degli enti diversi dagli uffici finanziari sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate seguendo il percorso: strumenti/codici per versamenti e codici attività/F 23 codici per i versamenti/Tabella C (in fondo al presente)
  • Campo 10: indicare gli estremi dell’atto per il quale si effettua il versamento del contributo unificato
  • Campo 11: indicare il codice tributo “171 T”

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