Svolta inopportuna sui rimborsi spese per i professionisti

di Paolo Moretti - Presidente Fondazione Luca Pacioli - Il Sole24 Ore (23 maggio 2006)

Molta confusione si sta facendo sul tema del trattamento fiscale dei rimborsi spese spettanti ai professionisti. Il tema è stato trattato dalla stampa specializzata sulla base di una recente interpretazione della DRE del Piemonte che, oltre a non essere aderente alle norme di legge, contraddice precedenti indicazioni dello stesso Ministero delle finanze. I professionisti che hanno basato finora i loro comportamenti su questi precedenti hanno motivo di essere preoccupati. Sembra necessario fare un po’ di chiarezza.

La questione si è riproposta in occasione di un recente convegno svoltosi a Torino con la partecipazione dell’Agenzia delle entrate. In quella sede, la DRE del Piemonte ha ribadito quanto già affermato in una precedente videoconferenza: le spese di vitto e alloggio anticipate direttamente dalla società committente devono aggiungersi in fattura al compenso che spetta al professionista. La fattispecie che ha dato origine a tale interpretazione era relativa ad una società di formazione che, oltre a corrispondere ai professionisti relatori i compensi per l’attività svolta, aveva provveduto a pagare direttamente le spese di vitto e alloggio. Secondo la DRE, in tale situazione, tali spese debbono considerarsi integrative del compenso del professionista, anche se sostenute direttamente dalla società committente ed anche se la relativa documentazione risulti intestata alla società stessa. Di conseguenza, il professionista sarebbe tenuto a fatturare l’importo complessivo.

L’interpretazione non pare corretta. Innanzi tutto sulla base delle norme di legge. L’art. 13 DPR n. 633/72 stabilisce che la base imponibile è costituita dall’ammontare dei corrispettivi, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione accollati al committente. L’art. 15 precisa che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate. Il Ministero delle finanze ha chiarito che i rimborsi di viaggio, vitto e alloggio non concorrono a formare il volume d’affari del percipiente sempre che le fatture siano intestate all’impresa per conto della quale la spesa è stata sostenuta (Circ. Min. Fin. n. 32 del 27 aprile 1973). Se dunque le spese di cui trattasi sono considerate non imponibili quando sono anticipate dal professionista, non si vede come possa sostenersi la imponibilità di spese non anticipate dal professionista e fatturate direttamente a carico del committente.

Discorso analogo va fatto per le imposte sui redditi. Le spese di vitto e alloggio sostenute dall’impresa committente rappresentano il corrispettivo di servizi che l’impresa stessa ha richiesto nel suo interesse per usufruire della prestazione ulteriore resa dal professionista. E’ l’impresa che richiede il servizio di vitto e alloggio; è l’impresa che paga il servizio; è l’impresa che riceve la fattura solo a lei intestata. Sembra conseguente ricavarne che il relativo importo debba concorrere in quanto tale, quale componente negativa, alla determinazione dell’imponibile d’impresa. Con ciò rimanendo esclusa ogni possibilità di imputazione al professionista. Sostenere il contrario, oltre a contraddire la reale configurazione dei rapporti economici, porterebbe ad alterare in maniera irrazionale la determinazione del reddito del professionista il quale, com’è noto, può dedurre tale tipologia di spese non interamente, ma nel limite del 2% dei compensi percepiti (art. 54, comma 5, TUIR). Senza considerare le complicazioni che ne deriverebbero ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto.

I professionisti in questo momento hanno una serie di gravosi adempimenti da assolvere (normativa antiriciclaggio) che si aggiungono alla ordinaria difficoltà a gestire la professione in uno scenario di continua evoluzione normativa. Sarebbe bene pertanto evitare motivi di ulteriore preoccupazione, soprattutto quando siano prive di qualsisia fondamento normativo. Si auspica vivamente un intervento chiarificatore degli uffici centrali dell’Agenzia delle entrate. Se ritenuto necessario, si provveda ad un urgente chiarimento normativo.

 


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