Antiriciclaggio, occhio alle sanzioni
Lucia Starola e Francesco Tavone (Italia Oggi, 17 maggio 2006)
Fonte consrag.it


Numerose riflessioni si pongono all’attenzione degli interpreti della disciplina antiriciclaggio dopo l’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze (in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006, S.O. n. 86), attuativi del D.Lgs n. 56/04, e dei Provvedimenti dell’UIC (S.O. n. 87) contenenti le relative disposizioni applicative.
Un profilo di particolare rilievo riguarda l’applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di prevenzione e collaborazione attiva cui sono tenuti i destinatari della disciplina, tra i quali anche i professionisti. L’adozione del D.Lgs n. 56/04, infatti, ha avuto quale punto centrale delle nuove disposizioni l’estensione degli obblighi antiriciclaggio ai professionisti, mentre i profili sanzionatori connessi all’eventuale inosservanza degli obblighi trovano una incompleta elencazione nell’articolo 7 del decreto in esame. Per fare alcuni esempi, l’articolo 7, comma 2, punisce con la sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione chi violi l'obbligo di comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze il trasferimento di denaro contante (e titoli al portatore) di ammontare superiore a 12.500 euro.
Il comma 4 del medesimo articolo 7 prevede, invece, la sanzione per la violazione degli obblighi informativi e di approfondimento richiesti dall’UIC. Il comma 5 dell’articolo 7, infine, provvede a sanzionare il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato dall’UIC.

Al contrario, nel D.Lgs n. 56/04 non trovano luogo previsioni sanzionatorie riguardanti la violazione degli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette. Questa circostanza potrebbe portare a ritenere che l’inosservanza degli obblighi citati sia priva di sanzione e che le conseguenze punitive per la violazione dei doveri di collaborazione attiva siano previste solamente per i soggetti, quali gli intermediari, già sottoposti alla legge antiriciclaggio, ma non per i professionisti.

In realtà, una lettura approfondita delle disposizioni del D.Lgs n. 56/04 porta ad una diversa conclusione. L’articolo 8, comma 3, del decreto, infatti, richiamando l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, precisa che il riferimento ai soggetti in esso previsti è sostituito con il nuovo elenco dettato proprio dal provvedimento delegato. Quest’ultimo articolo stabilisce gli obblighi di identificazione, registrazione nell’archivio unico dei dati ed informazioni prescritti e conservazione degli stessi per dieci anni. Per i profili sanzionatori si collega, invece, alle disposizioni della legge antiriciclaggio. Del tutto simile risulta il riferimento operato dal D.Lgs n. 56/04 all’obbligo di segnalazione ed al divieto di divulgazione di cui all’articolo 3 della legge antiriciclaggio, per la violazione dei quali è la stessa legge a stabilire le sanzioni.

In questo modo, per effetto di un doppio richiamo, si applicano ai professionisti le medesime disposizioni sanzionatorie di cui alla legge antiriciclaggio (art. 5) che riguardano gli intermediari finanziari e gli altri soggetti, sia per l’ipotesi di omessa istituzione dell’archivio antiriciclaggio che nel caso dell’omessa segnalazione delle operazioni sospette. Invece, una accorta riflessione sui principi di legalità e tassatività, propri del sistema penalistico, portano a considerare con prudenza la possibilità di applicare ai professionisti le previsioni punitive, relative all’omessa registrazione e conservazione dei dati ed informazioni, dettate dall’articolo 13, comma 7, del D.L. n. 625/79, che punisce con la pena della multa il personale incaricato dell’operazione che contravviene alle disposizioni delineate nei commi precedenti.

In sintesi, la tecnica legislativa utilizzata per estendere gli obblighi antiriciclaggio ai professionisti ed agli altri soggetti rivela anche in questo profilo l’inopportunità della scelta del legislatore di applicare, in modo automatico e per effetto di uno o più richiami, le disposizioni della legge antiriciclaggio, originariamente disegnata per gli operatori finanziari, con tutte le specificità delle attività da essi svolte.

 


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