Per avvocati, ragionieri e dottori commercialisti aste con le tariffe dei notai Parcelle ad hoc per le vendite di mobili e immobili
di Ignazio Marino - (Italia Oggi, 25 marzo 2006)

Vendite giudiziarie di beni mobili e immobili con le tariffe dei notai. Avvocati, dottori commercialisti e ragionieri, abilitati dall'1/3/2006 alle esecuzioni, dovranno quindi prendere come riferimento il tariffario previsto nel dm 313/99 in uso alla professione notarile, che per ogni fase dell'attività delegata prevede una parcella specifica.

Si parte dai 51,65 euro per un avviso di vendita di un bene mobile al calcolo di una percentuale sulla transazione realizzata.

E ancora si va dai 154,94 euro per la redazione di un verbale di vendita di un bene immobile al calcolo di una cifra forfettaria del 15% per le spese generali collegate alle attività delegate (si veda tabella).

A chiarire con quali modalità devono operare i professionisti abilitati, vista la mancanza di un decreto che dovrebbe essere in vigore dal 1° marzo (data di entrata in vigore delle modifiche del codice di procedura civile), è stata una nota congiunta dei consigli nazionali delle tre categorie coinvolte.

Si legge in una informativa indirizzata ai presidenti degli ordini territoriali (che sono poi quelli che in questi mesi hanno compilato le liste e le hanno inviate ai tribunali della propria circoscrizione) che “nelle more dell'emanazione del decreto si ritiene che per la concreta determinazione dei compensi si possa fare riferimento, in virtù dell'art. 16 (”Applicazione analogica”) delle tariffe professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, al dm 25 maggio 1999, n. 313, ”Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 302”.

Quanto agli avvocati, invece, nonostante l'assenza di una norma contenente il rinvio espresso ad altre Tariffe, vale il principio analogico di cui all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile”.

 


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