Ott 28th, 2009 by Dott. Crisci Enrico -  fonte www.fiscofacile.it

E’ l’art. 5, comma 3 - ter del D.L. n. 78/2009 a prevedere un ulteriore beneficio fiscale, associando all’operazione di investimento in macchinari - così detta Tremonti Ter -, anche la ricapitalizzazione della società tramite un formale aumento di capitale sociale. Naturalmente v’è la possibilità di sommare entrambi i benefici.

Lo sconto ammonta complessivamente al 15% da suddividere in cinque esercizi e prescinde da come vengono impiegate le nuove risorse. La nuova disposizione dà diritto, sulla parte dell’aumento di capitale sociale sottoscritta da persone fisiche, ad una deduzione dal reddito del 3% dell’incremento del patrimonio.

I limiti posti dal legislatore sono solo quantitativi al beneficio del bonus capitali prevedendo che l’agevolazione trovi applicazione per gli aumenti di capitale sociale non superiori a 500mila euro. La detassazione riguarderà solo gli aumenti capitale sociale effettuati entro i sei mesi successivi alla data di conversione in legge del D.L. n. 78/2009, ossia nel periodo 5 agosto 2009 - 5 febbraio 2010.

Sono solo le quote versate dalle Persone Fisiche a potere essere considerate per il calcolo del bonus: è possibile che una stessa persona effettui più sottoscrizioni, anche oltre il predetto limite di 500mila euro, ma in diverse società.

L’agevolazione non riguarda, in generale, tutte le operazioni di ricapitalizzazione, ma solo gli aumenti di capitale sociale aventi determinate caratteristiche. Sono escluse dall’agevolazione, pur avendo natura di riserve patrimoniali: i versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento capitale sociale ed a fondo perduto. Sono altrettanto esclusi i gli aumenti gratuiti, per intenderci quelli effettuati mediante passaggio di riserve a capitale sociale, in quanto mancherebbero i conferimenti, venendo meno la ratio della norma.

A comandare l’aumento di capitale sono sempre gli articoli 2342 e 2464 del Codice civile: l’operazione di ricapitalizzazione deve essere effettuata mediante versamento in danaro ovvero di beni in e/o di crediti (in quest’ultimo caso solo se lo statuto lo consente). Sarà, dunque,  agevolato, anche un incremento di capitale sociale che dovesse essere realizzato con conferimento di azienda da parte di una persona fisica.

Per i conferimenti in natura, la sottoscrizione dovrà essere accompagnata dall’integrale liberazione delle quote, mentre per quelli in denaro sarà sufficiente il versamento del 25% ex art. 2342 e 2464 del codice civile.

Ancora non è ben chiaro se nell’importo sui cui calcolare l’agevolazione possano essere ricomprese anche le somme versate a titolo di sovrapprezzo, come dovrebbero essere irrilevanti le distribuzioni di dividendi o riserve, ciò in quanto l’agevolazione ha natura temporanea. L’importo rilevante deve essere, pertanto, calcolato al lordo dei predetti decrementi.

Il meccanismo di calcolo dell’agevolazione è piuttosto semplice; l’agevolazione in argomento consiste in una detassazione dal reddito complessivo che fa riferimento alla remunerazione potenziale del capitale investito in azienda, entro il 5 febbraio 2010, calcolata sull’ammontare del conferimento effettuato, con una soglia massima pari a 500 mila euro, prevedendo a monte una remunerazione “virtuale” del 3% annuo.

Viaggiando a cavallo di due anni - 2009 e 2010 - la tempistica di questa agevolazione è legata al momento in cui l’aumento di capitale è perfezionato. Chi conclude l’aumento entro la fine del 2009, comincia a scalare la detassazione dal medesimo anno, riducendo i versamenti di Ires o Irpef (ancora da chiarire se sia interessata l’Irap) di giugno 2010 e dei quattro anni seguenti. Chi conclude l’aumento nel 2010 (entro il 5 febbraio), inizierà a godere della detassazione dal medesimo anno, riducendo i versamenti di Ires o Irpef (ancora da chiarire se sia interessata l’Irap) di giugno 2011 e dei quattro anni seguenti.

Allo stato attuale non è chiaro se l’esclusione da impostazione fiscale significhi che il vantaggio è beneficiabile anche ai fini Irap. La stesura normativa “… escluso da impostazione fiscale …” fa propendere per la tesi di una riduzione anche dell’Irap, ma anche questo punto attende conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dott. Enrico CRISCI - Commercialista in Roma e Carsoli

TABELLA

 

LE AGOVOLAZIONI PREVISTE PER GLI AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE

Chi può usufruire del bonus
  • Società di capitali (Società per Azioni (S.p.a.) - Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.) - La società a responsabilità limitata (S.r.l.);
  • Società di persone: Società semplice (S.s.) - Società in nome collettivo (S.n.c) - Società in accomandita semplice (S.a.s)
Chi è escluso dal bonus Ditte individuali
Su cosa si calcola il bonus Aumenti di capitale sociale per la sola parte sottoscritta da soci persone fisiche
Quando è possibile utilizzare il bonus Il periodo di imposta in corso al momento del perfezionamento dell’aumento di capitale sociale ed i quattro successivi (un quinquennio)
Quando si deve concludere l’operazione di aumento Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (nel periodo 5 agosto 2009 - 5 agosto 2010)
Come effettuare l’aumento del capitale sociale
  • A “pagamento” mediante conferimenti ai sensi degli artt. 2342 e 2464 del c.c. ivi compresi i conferimenti in natura e di crediti (solo se lo statuto lo consente;
  • Sono esclusi gli aumenti di capitale “gratuiti” mediante il passaggio di riserve di capitale.
A quanto ammonta il bonus Al 3% annuo dell’aumento di capitale effettuato fino a un massimo di 500mila euro.
Come utilizzare il bonus Variazione in diminuzione all’interno del modello Unico Soc. di Persone o di Capitali (l’Agenzia delle Entrate dovrà confermare con circolare)
Riduzione dell’IRES o dell’IRPEF dei soci (per le società di persone)
  • Riduzione dell’IRES delle società di capitali beneficiarie dell’aumento di capitale sociale (da confermare);
  • Riduzione dell’IRPEF dei soci di società di persone.

 


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