Ott 23rd, 2009 by Dott. Crisci Enrico -  fonte www.fiscofacile.it

A circa due mesi dal termine ultimo per la chiusura delle procedure dello scudo fiscale, l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 10 ottobre ‘09 n. 43/E con l’intento di rendere definitiva la bozza del documento che, dal 15 al 29 settembre ‘09, è rimasta disponibile sul sito delle Entrate per raccogliere le indicazioni degli operatori interessati. In realtà, la versione definitiva del documento di prassi è stata debitamente integrata più per tenere conto delle modifiche apportate con la conversione del DL.103/09 e per fugare taluni dubbi diffusi da alcuni articoli della stampa specializzata, che non per un concreto apporto giunto dal forum.

Lo Scudo-Ter, così è comunemente identificato, si sostanzia nel rimpatrio delle attività estere, se collocate al di fuori dell’Unione europea oppure nella regolarizzazione delle attività estere, se detenute all’interno dell’Unione europea.

La disposizione legislativa ha istituito un’imposta straordinaria in violazione della disciplina sul monitoraggio valutario. La normativa sul monitoraggio fiscale ha come destinatari  le persone fisiche, anche se imprenditori individuali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir e gli enti non commerciali.

Il rimpatrio prevede il trasferimento in Italia delle attività estere, mentre la regolarizzazione comporta la mera emersione delle predette attività non dichiarate.  Ha dunque per oggetto  somme di denaro, altre attività finanziarie, gli immobili, le quote di diritti reali, le multiproprietà, gli oggetti preziosi e  le opere d’arte.

Il rimpatrio o la regolarizzazione comporta il versamento di un’imposta straordinaria del 5 per cento:  tale imposta si applica nella misura del 50 per cento su una base imponibile pari al 2 per cento annuo per cinque anni dell’investimento non dichiarato.

L’imposta si calcola con riguardo alle attività detenute fino al 31.12.08 e rimpatriate o regolarizzate dal 15.09.09 al 14.04.10.

Secondo quanto stabilito dal comma 4, dell’art.1, del D.L. 103/09, lo scudo fiscale produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 del D.L. 350/01, convertito con modifiche con Legge numero 409 del 23 Novembre 2001.

Gli effetti, indicati dall’art. 14 del D.L.  350/01, possono essere così riassunti: la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo limitatamente agli imponibili dello scudo; l’estinzione sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall’art.5, D.L. 167/1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate; l’esclusione punibilità per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione,  nonché per i reati di cui al D.L. 429/1982 ad eccezione di quelli previsti dall’art.4, lett. d) e f), del predetto D.L. 429/1982, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.

Il contribuente è esonerato dalla compilazione del quadro RW dell’Unico ed in caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi dello scudo. Il rimpatrio non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, una delle violazioni delle norme indicate al co. 1 sia stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.

Gli intermediari sono obbligati a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all’acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l’applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge, ovvero per l’attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo, nonché per l’attività di contrasto del delitto di cui all’art.416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso).

L’art.12 del D.L.78/09, infine, ha innalzato il livello delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, nell’ipotesi in cui l’investimento estero suscettibile di produrre reddito imponibile in Italia sia stato eseguito in un paradiso fiscale.

Dott. Enrico CRISCI - Commercialista in Roma e Carsoli

 


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